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Pronto intervento h24 - manutenzioni - installazioni

REVERSE CHARGE

La legge di stabilità 2015 ha ampliato l'applicazione del Reverse Charge introducendo la lettera a-ter)  nell'art. 17 del DPR 633/72; infatti essa enuncia che dal 2015 la procedura del Reverse Charge si applica anche alle cessioni di beni e prestazione di servizi riguardanti: lavori di pulizia, demolizioni, installazione di impianti e completamento edifici.

A questo punto però, sono nati non pochi dubbi in merito all'effettiva applicazione del Reverse Charge, infatti alcuni sostengo che deve essere applicato solo all'installazione di impianti, altri che deve essere applicato anche alle manutenzioni, dipende dall'interpretazione; se si fa riferimento al codice ATECO delle ditte di ascensori ossia il codice 43.29.01 che descrive la loro attività con le seguenti parole: "Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili" il Reverse Charge si applica a tutti i servizi compresi manutenzioni e riparazioni; se invece l'interpretazione è letterale allora verrebbe da dire che l'applicazione va fatta solo per le installazioni. Questo dubbio applicativo è rimasto fino all'emissione della circolare 14/E dell'Agenzia delle Entrate del 27/03/2015, la quale ha stabilito che la lettera a-ter) va applicata a tutte le operazioni.

Quindi in fattura non troverete più l'IVA ma la dicitura: fattura con applicazione dell'IVA a carico de destinatario come da art. 17 lettera a-ter) DPR 633/72, ma questo solo se:

- il soggetto cui è intestata la fattura è soggetto passivo IVA (quindi sono esclusi condomini, soggetti privati), facendo riferimento alle tabelle ATECO 2007;

- l'impianto è installato in un edificio inteso come fabbricato.

Inoltre devono ritenersi escluse le forniture di beni con posa in opera , in quanto tali operazioni a fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

In pratica: il prestatore emette fattura senza IVA, il committente integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'IVA e la registra sia nel registro acquisti sia nel registro vendite.

Va segnalato che la circolare 14/E precisa che eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente all'emanazione del presente documento non saranno sanzionati.